14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 17847 del 19 luglio 2017
Testo massima n. 1
L’omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d’ufficio dell’udienza già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo. [ Fattispecie in tema di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non comunicata al procuratore costituito, con conseguente preclusione del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ].
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