14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 31012 del 28 dicembre 2017
Testo massima n. 1
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. [ Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il frazionamento della pretesa creditoria poiché, già nei gradi di merito, a fronte delle deduzioni della parte convenuta, il ricorrente si era limitato a giustificare il proprio interesse ad agire separatamente richiamando il rischio di prescrizione, senza specificare né la decorrenza né la scadenza della stessa, e non evidenziando l’esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni, tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]