Cass. civ. n. 17393 del 13 luglio 2017

Testo massima n. 1


Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.