14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 609 del 5 marzo 1973
Testo massima n. 1
Il criterio discriminatore essenziale tra espromissione e fidejussione è fondato sulla diversa causa delle due figure giuridiche: nell’espromissione, in cui l’attività dell’espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa è costituita unicamente dall’assunzione del debito altrui, mentre la finalità di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto; nella fidejussione, invece, la finalità di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto originario e quello di garanzia e dell’accessorietà dell’obbligazione del fidejussore rispetto a quella del garantito.
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Testo massima n. 2
L’espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall’art. 1988 c.c., in quanto mentre quest’ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l’altra è considerata un contratto, caratterizzato dall’incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale.
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