14 Mag Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 17216 del 12 luglio 2017
Testo massima n. 1
Il mutamento dell’organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e ciò vale ad escludere l’idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato “ad litem” originariamente concesso dall’organo effettivamente investito del potere rappresentativo. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che, al momento della notifica del ricorso per cassazione, il legale rappresentante dell’INPS fosse diverso da quello che aveva conferito la procura ].
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