14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 30253 del 15 dicembre 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il curatore speciale, nominato a norma dell’art. 78 c.p.c., resta in carica finché non venga meno la situazione contingente che ne abbia reso necessaria la nomina, con la conseguenza che, non esaurendosi i relativi poteri con la pronunzia della sentenza conclusiva del grado del giudizio nel corso del quale la nomina è avvenuta, lo stesso è abilitato non solo a proporre impugnazione contro detta decisione, ma anche a resistere all’impugnazione “ex adverso” proposta.
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