14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5200 del 28 febbraio 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
La patologia processuale dell’attività del consulente tecnico d’ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione.
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