14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21963 del 21 settembre 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il rimborso delle attività svolte dai prestatori d’opera di cui il consulente tecnico d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi va effettuato applicando le medesime tabelle con cui si determina la misura degli onorari del consulente medesimo, attesa la natura di “munus publicum” che caratterizza l’incarico assegnato a quest’ultimo, del quale il professionista ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul suo rapporto con il consulente.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]