14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1509 del 28 aprile 1976
Testo massima n. 1
Ai fini del disconoscimento della scrittura privata relativa al debito altrui, l’espromittente va considerato come avente causa del sottoscrittore ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 214 c.p.c.; pertanto, poiché a norma del terzo comma dell’art. 1272 c.c. l’espromittente può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporgli il debitore originario, qualora egli deduca di non conoscere la sottoscrizione del documento da cui l’obbligazione originaria sorgerebbe, incombe al creditore l’onere di provare la sussistenza del debito originario.
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