Cass. civ. n. 16419 del 4 luglio 2017
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una P.A., in qualità di stazione appaltante, nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, infatti, il giudice predetto è chiamato a decidere di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo la cui lesione sia stata non conseguente, bensì soltanto occasionata da un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi.
Testo massima n. 2
Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. l'azione di risarcimento dei danni proposta dalla Stazione appaltante, nei confronti delle società appaltatrici, per responsabilità precontrattuale e contrattuale da condotte asseritamente fraudolente realizzatesi nella fase di affidamento dei lavori che hanno comportato un grave ritardo nell'affidamento definitivo e nell'esecuzione dei lavori stessi. In tal caso, infatti, si tratta di domanda risarcitoria afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, con conseguente rilevanza del criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla natura e sulla consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio.