14 Mag Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 17110 del 11 luglio 2017
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g ], dell’all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, allorquando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo [ in concreto ] esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale. Pertanto, poiché, diversamente dalla mancata retrocessione del fondo occupato, l’eventuale usucapione della proprietà di quest’ultimo non è immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne costituisce una conseguenza meramente occasionale [ atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la “interversio possessionis”, dalla detenzione qualificata al possesso, dell’occupante ], il relativo suo accertamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
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