14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6935 del 21 novembre 1983
Testo massima n. 1
Il negozio di espromissione, con il quale un terzo assume spontaneamente un debito altrui, non si inquadra fra le promesse unilaterali, ma costituisce un contratto tra creditore e terzo, e ad esso pertanto si applicano tutte le regole che attengono sia alla conclusione [ accettazione conforme alla proposta ], sia all’interpretazione dei contratti, tra cui, in particolare, quella che dà rilievo al comportamento congruente di entrambe le parti.
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Testo massima n. 2
La regola posta dall’art. 1272, primo comma, c.c., circa la natura cumulativa dell’espromissione, salva dichiarazione espressa del creditore di liberazione del debitore originario, non impone che la manifestazione di volontà di liberare il debitore sia espressa in maniera sacramentale, purché sia univocamente diretta a tale risultato, anche mediante un contegno concludente, soprattutto quando, per la prospettata estinzione per altra causa del debito principale, l’esclusione della solidarietà tra espromittente e debitore risponda in concreto all’interesse del creditore ed all’intento pratico perseguito dalle parti di assicurare effettivamente al medesimo il soddisfacimento del suo credito.
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