Cass. civ. n. 4377 del 21 febbraio 2017
Testo massima n. 1
La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente.