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Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 20522 del 29 agosto 2017

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Testo massima n. 1

Ai fini della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c., la modalità di pagamento del prezzo mediante assegno bancario tratto su un istituto bancario non incide sul “forum destinatae solutionis”, qualora tale modalità non sia prevista come esclusiva, ma come facoltà concessa al debitore, nel quale caso non comporta deroga alle disposizioni degli artt. 1182 comma 3 e 1498 comma 3 c.c.

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