14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19118 del 13 dicembre 2003
Posted at 16:12h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell’assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l’esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che, se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l’espromissione cade per mancanza di causa.
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