Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19118 del 13 dicembre 2003

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19118 del 13 dicembre 2003

Testo massima n. 1

Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell’assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l’esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che, se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l’espromissione cade per mancanza di causa.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze