14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14663 del 30 marzo 2018
Testo massima n. 1
In tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e con riferimento ad eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, occorre rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato “quantitativo” correlato alla maggiore o minore sconsideratezza alla guida [ nel senso che alla maggiore sconsideratezza corrisponderebbe un maggiore tasso di rappresentazione e volizione ], dovendo invece detta distinzione basarsi essenzialmente su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo, ossia l’attribuibilità o meno al soggetto attivo di un atteggiamento di volizione dell’evento lesivo o mortale, inteso [ tale atteggiamento ] in senso ampio, ossia comprensivo dell’accettazione consapevole della concreta eventualità del verificarsi di quell’evento in conseguenza della condotta posta in essere. [ Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse sanzionarsi a titolo di dolo eventuale anziché di colpa cosciente la condotta di un soggetto che, avendo imboccato contromano e ad alta velocità, in ora notturna, una strada buia, così esponendosi a gravi pericoli anche per la propria incolumità, aveva investito un pedone, cagionandone la morte ].
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