14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13086 del 21 marzo 2018
Testo massima n. 1
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario, anche se dotato di clausola di non traferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l’incasso [ c.d. girata impropria ], potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell’impiegato della banca e dell’istituto da questi rappresentato.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]