14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26863 del 10 novembre 2008
Testo massima n. 1
L’espromissione è un contratto tra creditore e terzo, al quale resta estraneo il debitore. Pertanto, là dove tale contratto dovesse assumere la natura di un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, il diritto di recesso previsto in via generale dall’art. 1373 c.c. per tutti i rapporti di durata spetta all’espromittente, e non all’obbligato originario, che non è, appunto, parte del contratto di espromissione.
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Testo massima n. 2
L’espromissione presuppone la preesistenza di un’obbligazione altrui, che l’espromittente intenda assumere su di sé. Costituisce, pertanto, una garanzia personale per debiti futuri, e non una espromissione, il patto in virtù del quale taluno si obblighi ad adempiere l’obbligazione altrui non ancora sorta.
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