14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3817 del 26 gennaio 2018
Testo massima n. 1
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all’art. 3, comma 1, lett. f ], d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale. [ In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, in caso di opposizione dell’indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l’esame del giudice non è limitato ai profili di dissenso dedotti ed alla tenuità, ma è esteso all’intera valutazione della responsabilità del soggetto indagato ].
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