Cass. pen. n. 14550 del 29 marzo 2018

Testo massima n. 1


Ai fini dell'operatività della così detta "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40, secondo comma, cod. pen., non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva affermato - in relazione alla morte di due studentesse, travolte da un masso distaccatosi da una parete rocciosa - la responsabilità di due sindaci di un Comune a titolo di omicidio colposo, in ragione dell'omessa comunicazione, all' Autorità di bacino regionale, di un precedente evento franoso verificatosi nella stessa zona).

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