14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25771 del 24 maggio 2017
Posted at 19:42h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame – purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria – atteso che il secondo comma dell’art. 636 cod. pen. prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria.
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