Cass. pen. n. 25771 del 26 gennaio 2017
Testo massima n. 1
Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame - purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria - atteso che il secondo comma dell'art. 636 cod. pen. prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria.