14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 724 del 15 marzo 1971
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in Massimario
Testo massima n. 1
La delegazione di pagamento [ art. 1269 c.c. ] si concreta in un rapporto con pluralità di soggetti [ cosiddetto «trilatero», cioè con partecipazione, fin dall’origine, del delegante [ debitore ], del delegato [ nuovo debitore ] e del delegatario [ creditore ], rapporto nel quale il primo impartisce ad un terzo, il delegato, l’ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore.
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