14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11107 del 8 marzo 2017
Posted at 19:42h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]