14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3179 del 23 marzo 1991
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in Massimario
Testo massima n. 1
Per il perfezionamento della delegazione di pagamento è richiesta la sola partecipazione del delegante [ debitore ] e del delegato [ terzo ], esaurendosi tale negozio nella indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria la partecipazione fin dall’origine del creditore delegatario.
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