14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22210 del 8 maggio 2017
Testo massima n. 1
Nel delitto previsto dall’art. 612 bis cod. pen., che è reato abituale e si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l’accertamento processuale, cosicchè non si configura violazione del principio del “ne bis in idem” in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia.
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