14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 55807 del 14 dicembre 2017
Testo massima n. 1
In tema di reato di stalking, la connessione che lo rende procedibile d’ufficio, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 612-bis cod. pen., è non solo quella in senso processuale, di cui all’art. 12 cod. proc. pen, ma anche quella in senso materiale, che si verifica ogniqualvolta l’indagine sul reato procedibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in presenza delle condizioni di collegamento probatorio di cui all’art. 371 cod. proc. pen., purché le indagini sul reato procedibile d’ufficio siano state effettivamente avviate e sebbene all’esito del giudizio i relativi fatti siano stati diversamente qualificati. [ Fattispecie in tema di reato di lesioni aggravate, poi riqualificato nel reato di minaccia aggravata e, infine, ritenuto assorbito in quello di “stalking” ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]