14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20891 del 3 maggio 2017
Testo massima n. 1
Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600-quater cod. pen. ed il reato di distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pornografico di cui all’art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all’art. 600-quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all’art. 600-ter cod. pen., a condizione che vi sia sovrapposizione o, comunque, tendenziale identità tra materiale detenuto e materiale divulgato; ne consegue che, quando il primo sia talmente ingente da doversi escludere – con accertamento di fatto riservato al giudice del merito – che sia stato integralmente divulgato, la clausola di riserva non opera, poiché la condotta di detenzione si prospetta come autonoma ed ulteriore, sotto il profilo cronologico e naturalistico, ed è dotata di una carica di offensività propria rispetto alle condotte tipizzate dall’art. 600-ter cod. pen.
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