14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22193 del 8 maggio 2017
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa , il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva; occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina e, qualora esso consista in un mero corollario o dato logico, pur insinuante e suggestivo, l’effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, ove l’effetto consista in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l’onere di accertarne la rispondenza al vero. [ Fattispecie in cui l’articolo oggetto della contestazione era stato frutto di accostamenti tra alcune affermazioni rese sul blog dalla persona offesa e l’esistenza di criminalità nella città di Brindisi, con l’effetto di aver determinato in concreto l’attribuzione alla P.O. di opinioni e giudizi sui cittadini della città di Brindisi che invece non risultava aver espresso ].
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