14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2549 del 11 luglio 1969
Testo massima n. 1
La delegazione si svolge normalmente sulla base di due preesistenti rapporti di debito, intercorrenti rispettivamente tra delegante e delegatario [ c.d. rapporto di valuta ] e tra delegato e delegante [ c.d. rapporto di provvista ]. Il nostro sistema positivo consente — tuttavia — di configurare la delegazione c.d. titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, anche riguardo sia a crediti che ancorché esistenti, non siano liquidi ed esigibili, sia riguardo a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti che siano già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione.
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