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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 676 del 12 marzo 1973

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 676 del 12 marzo 1973

Testo massima n. 1

Ai sensi dell’art. 1268, cpv., c.c. il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento. Per l’osservanza di tale onere non è tuttavia necessario che il creditore proceda alla escussione [ agendo in executivis ] del delegato, prima di rivolgersi al delegante, essendo invece sufficiente che il creditore stesso richieda preventivamente al delegato l’adempimento dell’obbligazione. Qualora la detta richiesta risulti infruttuosa, il creditore-delegatario può rivolgersi senz’altro all’originario debitore delegante.

Testo massima n. 2

L’art. 1415 c.c. sancisce l’inopponibilità della simulazione ai terzi acquirenti in buona fede di diritti dal titolare apparente. Ai fini dell’esercizio dell’azione di simulazione, la figura di terzo è particolarmente ampia, in quanto comprende tutti coloro che al negozio non hanno partecipato, nemmeno per mezzo di rappresentante, e ciò comprende anche gli aventi causa, con esclusione soltanto dei successori a titolo universale.

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