14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16208 del 31 marzo 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
Costituisce atto pubblico il registro di passaggio di un ufficio pubblico, trattandosi di atto interno preordinato all’esercizio di una pubblica funzione, attinente all’esigenza di documentare l’attività del personale addetto a ricevere gli atti, con la conseguenza che integra il delitto di falso per soppressione la condotta del pubblico ufficiale che abbia occultato o distrutto detto registro.
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