Cass. pen. n. 16208 del 31 marzo 2017
Testo massima n. 1
Costituisce atto pubblico il registro di passaggio di un ufficio pubblico, trattandosi di atto interno preordinato all'esercizio di una pubblica funzione, attinente all'esigenza di documentare l'attività del personale addetto a ricevere gli atti, con la conseguenza che integra il delitto di falso per soppressione la condotta del pubblico ufficiale che abbia occultato o distrutto detto registro.