14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24850 del 18 maggio 2017
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. è configurabile – con riferimento ad una nuova articolazione periferica [ c.d. “locale” ] di un sodalizio mafioso radicato nell’area tradizionale di competenza – anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo [ distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc. ] presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l’ordine pubblico. [ In motivazione la Corte ha osservato come diverso sia invece il caso di una neoformazione che si presenta quale struttura autonoma ed originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, giacché, rispetto ad essa, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie ex art. 416-bis cod. pen., tra cui la manifestazione all’esterno del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell’ambiente circostante ].
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Testo massima n. 2
In tema di chiamata di correo, quando le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l’esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime. [ Fattispecie relativa a due convergenti chiamate in correità, con riferimento alle quali la Corte ha escluso che potesse essersi verificato un fenomeno di allineamento della seconda alla prima, essendo il successivo dichiarante certamente all’oscuro, al momento della sua collaborazione, delle precedenti dichiarazioni rese da un soggetto a lui sconosciuto ].
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