14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19245 del 21 aprile 2017
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 [ conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203 ], è sufficiente – in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. [ Nella fattispecie, relativa ad un’estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i toni percepiti come “mafiosi” dalla P.O. – destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l’altro imputato – consentissero di ritenere integrato il “metodo mafioso” di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall’imprenditoria del luogo, ove la ‘ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità “tipiche” immediatamente distinguibili dalle vittime ].
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