14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40855 del 7 settembre 2017
Testo massima n. 1
• In materia di reati aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall’art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine [ minimo ] di prescrizione fissato dall’art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all’infinito.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]