14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 41772 del 13 settembre 2017
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso è necessario che l’associazione abbia già conseguito, nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio. [ In motivazione, la Corte ha precisato che gli eventuali atti di violenza e minaccia posti in essere da un’associazione di nuova formazione al fine di acquisire sul territorio la capacità di intimidazione, in quanto precedenti all’assoggettamento omertoso della popolazione e strumentali a strutturare il prestigio criminale del gruppo, sono atti esterni ed antecedenti rispetto alla configurazione del reato di cui all’art.416-bis cod.pen. ].
Articoli correlati
Testo massima n. 1
La circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex art. 416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell’ambito di un’associazione criminale comune, nonchè nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo. [ In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della circostanza aggravante in questione rispetto ad alcuni reati fine di un’associazione per delinquere, commessi anche da soggetti estranei al reato associativo, non consente di attribuire necessariamente al sodalizio il carattere della mafiosità ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]