14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13825 del 21 marzo 2017
Testo massima n. 1
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell’art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza [ aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili ] che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. [ Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di soggetto sorpreso in un capannone attiguo alla casa, costituente un corpo autonomo e separato dall’abitazione in senso stretto, non raggiungibile, senza soluzione di continuità, dalla stessa ].
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