Cass. pen. n. 19319 del 21 aprile 2017
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione impropria, l'offerta (o la semplice promessa) può essere effettuata anche in relazione ad una funzione o ad un potere già esercitati dal pubblico ufficiale, sia in ragione del tenore letterale dell'art. 322, comma primo, cod. pen., come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, - che non consente di delimitarne l'ambito di operatività alla sola istigazione alla corruzione impropria proiettata verso il futuro esercizio dei poteri o delle funzioni del destinatario dell'offerta o della promessa - sia in considerazione del rapporto tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 322 cod. pen., che, replicando quello tra le fattispecie base di corruzione, consente di punire, ai sensi del primo comma, ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o dei poteri" che non ricada nella ipotesi più grave sanzionata dal secondo comma.
Testo massima n. 2
L'offerta o la promessa di donativi di modesta entità (nella specie, la somma di 50 euro), quale manifestazione di gratitudine o di apprezzamento per l'attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d'ufficio, non configura il delitto di istigazione alla corruzione impropria susseguente, ai sensi dell'art. 322, comma primo, cod. pen., in ragione della inoffensività della condotta dell'agente. (In motivazione, la Corte ha rilevato che con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62, lo stesso legislatore ha escluso la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro).