Cass. pen. n. 52040 del 15 novembre 2017

Testo massima n. 1


In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione del beneficio all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno prescinde dall'incensuratezza del condannato, atteso che tale specifico provvedimento non è diretto a favorire la posizione di quest'ultimo sulla base della prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reati, quanto piuttosto a salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto reato, inducendo l'autore a rimuoverne gli effetti più immediati.

Normativa correlata