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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32896 del 6 luglio 2017

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32896 del 6 luglio 2017

Testo massima n. 1

Nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall’art. 162-bis cod. pen., e l’imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l’oblazione, il giudice ha l’onere di attivare il meccanismo di cui all’art. 141, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., rimettendo in termini l’imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall’imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 cod. proc. pen., a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile.

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