14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5786 del 15 novembre 1984
Testo massima n. 1
Con riguardo alla cessione di credito, che si perfeziona con l’accordo fra cedente e cessionario, ed indipendentemente dall’accettazione o notificazione al debitore [ art. 1264 primo comma c.c. ], rilevante al diverso fine dell’efficacia della cessione stessa nei suoi confronti, il debitore medesimo, che, notificata la cessione al suo condebitore, ne abbia avuto comunque conoscenza, ne è abilitato ad eccepire il difetto di legittimazione del cedente a richiedergli il pagamento, al fine di non sentirsi opporre dal cessionario il carattere non liberatorio del versamento fatto al cedente nonostante tale conoscenza [ art. 1264 citato, secondo comma ].
[adrotate group=”9″]