Cass. pen. n. 54086 del 30 novembre 2017
Testo massima n. 1
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.
Testo massima n. 2
La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.