14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5273 del 3 febbraio 2017
Testo massima n. 1
In tema di reati colposi, l’obbligo di prevenzione gravante sul datore di lavoro non è limitato al solo rispetto delle norme tecniche, ma richiede anche l’adozione di ogni ulteriore accortezza necessaria ad evitare i rischi di nocumento per i lavoratori, purché ciò sia concretamente specificato in regole che descrivono con precisione il comportamento da tenere per evitare il verificarsi dell’evento. [ Fattispecie relativa all’applicazione della norma dell’art. 27, comma primo, lett. d ], D.Lgs. n. 277 del 1991, in tema di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione alla polvere di amianto ].
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Testo massima n. 1
Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un reato doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell’infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 437, una circostanza aggravante.
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