14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14606 del 24 marzo 2017
Testo massima n. 1
In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all’incolumità degli sciatori prevede l’obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l’elevata probabilità di un’uscita di pista dello sciatore, apparendo inesigibile pretendere che tutta la pista sia recintata o che tutti i pericoli siano rimossi. [ Fattispecie relativa a decesso di sciatore determinato dall’impatto con la testa di un masso, non protetto e non segnalato, situato ai bordi della pista ].
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