Cass. pen. n. 35588 del 3 aprile 2017

Testo massima n. 1


In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio di retroattività della legge più favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la citazione diretta a giudizio dell'imputato del reato di "stalking" commesso prima della modifica normativa che, aumentando il limite edittale della pena, ha introdotto la necessità dell'udienza preliminare).

Testo massima n. 2


Ai fini della prescrizione del delitto di "stalking", che è reato abituale, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 26/02/2016.

Normativa correlata