Cass. civ. n. 1397 del 15 maggio 1974
Testo massima n. 1
La notificazione al debitore ceduto della cessione di credito operata con girata della cambiale posteriore al protesto per mancato pagamento, può essere validamente sostituita dalla presentazione del titolo o dalla domanda giudiziale che il cessionario, qualificandosi tale, faccia al debitore per chiedere il pagamento.