14 Mag Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 12983 del 24 maggio 2018
Testo massima n. 1
La notificazione della sentenza di primo grado non rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell’art. 2943 c.c. [ notifica della domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente ] e, pertanto, nel caso di estinzione del procedimento, può spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell’art. 2945, comma 3, c.c. solo quando presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma del citato art. 2943, comma 4, c.c. e cioè integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.
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