Cass. civ. n. 1312 del 21 gennaio 2005
Testo massima n. 1
La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., (essendo questa necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario).
Testo massima n. 2
Lo spedizioniere che si obbliga a concludere un contratto di trasporto per via di mare di un particolare tipo di merce (nella specie due caldaie saldate su carrelli fissati sulla coperta della nave) deve adempiere al contratto non a mezzo di qualunque nave, ma deve verificarne l'idoneità a quel determinato carico.