14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1312 del 21 gennaio 2005
Testo massima n. 1
La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c., [ essendo questa necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario ].
Testo massima n. 2
Lo spedizioniere che si obbliga a concludere un contratto di trasporto per via di mare di un particolare tipo di merce [ nella specie due caldaie saldate su carrelli fissati sulla coperta della nave ] deve adempiere al contratto non a mezzo di qualunque nave, ma deve verificarne l’idoneità a quel determinato carico.
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