14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5391 del 7 marzo 2018
Testo massima n. 1
La nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo, rilevante ai fini dell’inquadramento previdenziale nonché della tutela assicurativa [ come desumibile dal rinvio alla norma citata operato dall’art. 207 del T.U. n. 1124 del 1965 ], in quanto, richiamando le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, ha ricompreso tra quelle complementari anche le attività che non presentano una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, ma unicamente un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto essere agricola, e conseguentemente che sussistesse l’occasione di lavoro necessaria a ricomprendere l’infortunio nella tutela assicurativa, una attività di allevamento equino finalizzata alla riproduzione ].
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