14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 913 del 17 gennaio 2018
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in Massimario
Testo massima n. 1
Non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale [ nella specie da perdita parentale ] operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione.
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