14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2056 del 29 gennaio 2018
Testo massima n. 1
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, asseritamente provocato dall’illegittima approvazione da parte di un Comune della graduatoria per la copertura di un posto di medico di base, non può essere considerato “in re ipsa” ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che abbia ad oggetto un contenuto generico e programmatico [ quale, nella specie, la ricognizione del riparto dei poteri tra singoli condòmini, amministratore ed assemblea ] non necessita, ai fini della sua validità, che il relativo argomento sia tra quelli posti all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di preventiva specifica informativa ai condòmini e, comunque, costituenti possibile sviluppo della discussione e dell’esame di ogni altro punto all’ordine del giorno.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]